Statuto dell'Associazione Sociale Culturale Ricreativa "Guglielmi" onlus
Art. 1 –
Costituzione
- L’Associazione
Sociale Culturale Ricreativa “Guglielmi”, di seguito detta Associazione,
si è costituita in Terni nel 1989, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del
Codice Civile con le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (Onlus) ed è iscritta all’Albo per il Volontariato della
Regione Umbria ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 1994.
- L’Associazione
ha sede in Terni, via della fontanella n. 29.
- L’Associazione:
- persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e civile;
- svolge
soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse
direttamente connesse;
- non
distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura;
- impiega
gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in
caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio
dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a
fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- Quanto
indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste
dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
- L’Associazione
ha durata illimitata.
Art. 2 –
Attività
Per il raggiungimento dei propri fini
l’Associazione:
-
potrà stipulare convenzioni o svolgere in regime di
accreditamento attività aventi finalità sociali con Enti Pubblici e privati,
nonché instaurare rapporti di collaborazione e collegamento con associazioni e
aggregazioni anche al di fuori del territorio comunale sempre nel rispetto
della propria apoliticità;
-
si propone di predisporre e gestire strutture con spazi
ed ambienti idonei allo svolgimento d’attività e servizi compatibili con gli
scopi sociali;
-
si propone di incentivare l’organizzazione di
iniziative:
o
per l’individuazione, la conoscenza e
l’accompagnamento di soggetti a rischio di esclusione sociale;
o
per sostenere persone associate e non in
condizioni d’indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà o
d’autofinanziamento;
-
si propone di favorire lo svolgimento della vita
associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi d’idee e
conoscenze, tra le giovani generazioni, gli anziani e gli immigrati, le scuole
di ogni ordine e grado, altre
Associazione e le forze politico-sociali del territorio;
L’Associazione può svolgere le seguenti attività:
-
assistenza sociale e socio-sanitaria;
-
beneficienza;
-
istruzione e formazione;
-
tutela, promozione e valorizzazione dell’arte e della
cultura;
-
tutela dei diritti civili.
Per la realizzazione delle proprie attività,
l’Associazione si avvarrà, prevalentemente, delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dei propri Soci. Potrà, inoltre, in caso di
particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Per le eventuali attività svolte in convenzioni
con gli Enti Pubblici, l’Associazione assicura i Soci che prestano la propria
attività in forma volontaria, libera e gratuita, contro gli infortuni e le
malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso terzi.
Art. 3 –
Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere
soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le
finalità e che si impegnano a realizzarli. E’ espressamente escluso ogni limite
sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che
ne derivano.
Art. 4 –
Modalità di adesione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne
richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Comitato di Gestione,
impegnandosi ad attenersi al presente statuto, ad osservare gli eventuali
regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In casi di
domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere
controfirmata dall’esercente la potestà.
A persone che si sono distinte per particolari
meriti è possibile attribuire la qualifica di “socio onorario”, che risponde
comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o
diversificazione di diritti e doveri.
All’atto della richiesta, con contemporaneo
versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il
richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale
momento.
Art. 5 –
Diritti dei soci
I soci hanno diritto di partecipare alle attività
e alle strutture dell’Associazione, d’informazione e di controllo, come
stabilito dalle Leggi e dallo Statuto. Ogni socio maggiore d’età, inoltre, ha
diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello Statuto e degli
eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa,
nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
Art. 6 –
Doveri dei soci
I soci sono tenuti:
- all’osservanza del presente Statuto, degli
eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte
dagli organi dell’Associazione;
- a versare la quota associativa annuale stabilita
dal Comitato di Gestione, stabilita in funzione dei programmi di attività.
La quota associativa non è in nessun caso
restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 7 –
Perdita della qualifica di socio, sanzioni
La qualifica di socio si perde per recesso,
esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa
di morte.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate
per iscritto al Comitato di Gestione, con contestuale restituzione della
tessera sociale; esse hanno effetto dalla data di delibera del Comitato di
Gestione medesimo.
Tutti i soci, ai sensi del precedente articolo 8,
sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, degli eventuali
regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi
preposti. In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio e danno
all’Associazione, il Comitato di Gestione dovrà intervenire e deliberare,
secondo le norme disciplinate in apposito regolamento, le seguenti sanzioni
motivate: richiamo, diffida, esclusione dall’Associazione. I soci esclusi
possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri.
Il Comitato di Gestione darà attuazione alle
decisioni del Collegio dei Probiviri.
Il mancato pagamento della quota associativa
annuale entro i sei mesi dal termine prescritto comporta l’automatica decadenza
del socio senza necessità di alcuna formalità.
I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno
diritto al rimborso della quota associativa annuale.
Art. 8 –
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal
complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti
all’Associazione medesima.
Art. 9 –
Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell’Associazione per
qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, salvo
diversa destinazione imposta per legge, sentito l’organismo di controllo
preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DCPM n.
329 del 21/03/2001.
Art. 10 –
Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il
suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
-
quote associative annuali e contributi dei soci;
-
contributi di privati ed imprese;
-
eredità, donazioni e legati;
-
contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali,
di Istituzioni e di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
-
contributi dell’Unione Europea e di organismi
internazionali;
-
entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
-
proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e ai
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
-
erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
-
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento;
-
altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo per il volontariato.
Il fondo comune, è costituito – a titolo
esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti
i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile
fra i soci né durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo
scioglimento.
Art. 11 –
Rendiconto annuale
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio o rendiconto economico e finanziario
consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività
istituzionali, complementari, nonché quelli delle raccolte occasionali e dei
contributi pervenuti per attività convenzionate. Tale bilancio sarà depositato
nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione per l’approvazione dei
Revisori dei Conti. I soci riuniti in Assemblea Ordinaria approvano il bilancio
o rendiconto economico e finanziario consuntivo entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento.
Il bilancio preventivo deve essere approvato dal
Comitato di Gestione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di
riferimento. Esso deve essere depositato presso la sede sociale e proposto
all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione, anche con modifiche ed
integrazioni, nei 15 giorni successivi.
Art. 12 –
Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire
l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste.
Art. 13 –
Organi
Sono organi dell’Associazione:
-
l’Assemblea dei Soci;
-
il Comitato di Gestione;
-
il Presidente;
-
il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
il Collegio dei Probiviri.
Art. 14 –
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di
confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. E’ il
massimo organo deliberativo dell’Associazione.
E’ convocata due volte l’anno, in via ordinaria,
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del
bilancio preventivo e del bilancio o rendiconto economico e finanziario
consuntivo e, in via straordinaria, di norma, per le modifiche statutarie e per
lo scioglimento dell’Associazione, ovvero quando sia richiesta dal Comitato di
Gestione ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei Soci in regola
con il pagamento della quota associativa annuale.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella
straordinaria, in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più
uno dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente
costituita.
Per l’Assemblea Straordinaria di scioglimento è
richiesta la presenza di almeno un quarto dei Soci aventi diritto di voto, sia
in prima che in seconda convocazione e la deliberazione di scioglimento è
assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 15 – I
compiti dell’Assemblea
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
-
elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali
dell’Associazione;
-
approva il bilancio preventivo e il bilancio o
rendiconto economico e finanziario consuntivo;
-
effettua proposte per le attività istituzionali,
complementari e commerciali;
-
delibera le modifiche dello Statuto e l’eventuale
scioglimento dell’Associazione;
-
previa determinazione del numero dei componenti, elegge
il Comitato di Gestione;
-
elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio
dei Probiviri;
Ogni socio, in maggiore età, ha diritto ad un
voto, nel rispetto del principio di cui all’art. 2532 del Codice Civile. I voti
sono espressi, di norma, con voto palese.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un
Presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 16 –
Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è composto da un numero
dispari di membri compreso tra un minimo di nove ed un massimo di quindici eletti
fra i propri soci.
Il Comitato di Gestione è validamente costituito
quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono
espresse a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.
I componenti del Comitato di Gestione svolgono la
loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 17 –
Elezione del Comitato di Gestione
L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i
componenti del Comitato di Gestione può nominare o eleggere una Commissione
Elettorale composta da tre membri da scegliere tra i soci non candidati alle
elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio
elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi
diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti
espressi.
Art. 18 –
Riunioni del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è l’organo esecutivo
dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, mail o fax da spedirsi non meno di
otto giorni prima dell’adunanza dal Presidente.
Il Comitato di Gestione può essere convocato
altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei
componenti del Comitato medesimo, ovvero almeno il 10% dei Soci.
Art. 19 –
Compiti del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione, nella prima seduta dopo
le elezioni, elegge tra i membri:
-
il Presidente;
-
il Vicepresidente;
-
il Tesoriere;
-
il Segretario;
-
i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito delle linee generali
fissate dall’Assemblea dei Soci.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
-
predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea dei
Soci;
-
dare esecuzione alle delibere assembleari;
-
formalizzare gli atti per la gestione
dell’Associazione;
-
predisporre ed approvare gli eventuali Regolamenti
interni che poi verranno sottoposti al giudizio dell’Assemblea dei Soci;
-
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti
all’attività sociale;
-
deliberare il recesso e l’esclusione dei Soci;
-
compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei
Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
-
elaborare il bilancio preventivo che può contenere,
suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, per
attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all’esercizio
annuale successivo;
-
elabora il bilancio o rendiconto economico e
finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e d’entrata,
suddivise tra le attività istituzionali, complementari e commerciali, relative
all’anno precedente;
-
stabilire i criteri per i rimborsi di tutte le attività
sociali e coordinamento delle stesse.
In caso di mancanza di uno o più componenti come
pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per
almeno tre volte consecutive, il Comitato di Gestione provvede a sostituirli
nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle
cariche sociali.
Le nomine effettuate nel corso del triennio
decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il
Comitato di Gestione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva
Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro
dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli
rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l’Assemblea dei Soci perché
provveda alla elezione di un nuovo Comitato di Gestione.
Art. 20 –
Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante
dell’Associazione a tutti gli effetti.
Esso convoca e presiede il Comitato di Gestione,
convoca l’Assemblea dei Soci, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti
dall’Associazione. Apre e chiude i conti correnti bancari e postali, procede
agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti.
In caso di assenza o di impedimento le sue
mansioni vengono esercitati dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente
convocare entro trenta giorni il comitato di Gestione per l’elezione del nuovo
Presidente.
Art. 21 –
Il segretario
Il segretario, di concerto con il Presidente, cura
la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali
delle riunioni del Comitato di Gestione.
Art. 22 –
Il Tesoriere
Il tesoriere, di concerto con il Presidente, cura
la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione; mantiene aggiornati i
libri contabili e predispone i bilanci o rendiconti per l’approvazione del
Comitato di Gestione e successivamente dell’Assemblea dei Soci, in base all’articolo
15 del presente Statuto.
Art. 23 –
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di
controllo amministrativo ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti
che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri
effettivi, eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del
Comitato di Gestione.
Verifica periodicamente la regolarità della
contabilità, dei registri e redige verbali per ogni visita.
Controlla il bilancio o rendiconto economico e finanziario
consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al bilancio o rendiconto
consuntivo stesso.
Dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono
rieleggibili.
Art. 24 –
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri
effettivi e due supplenti che subentrano in casi di dimissioni o decadenza
dall’incarico dei membri effettivi, eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori
dei componenti del Comitato di Gestione.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni
dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sulla regolare
applicazione delle norme statutarie.
Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono
rieleggibili.
Art. 25 –
Gratuità delle cariche
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Art. 26 –
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve
essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi
all’attività dell’Associazione, con particolare riferimenti ai Bilanci o
Rendiconti annuali.
Art. 27 –
Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’Assemblea Straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del
precedente articolo 14.
La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori,
scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili
ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la
destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente articolo 9.
Art. 28 –
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto
valgono le norme vigenti in materia.
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in
vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte
dell’Assemblea.