Post in evidenza

DONA IL TUO 5X1000 AL GUGLIELMI!!!

domenica 1 marzo 2009

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE


Statuto dell'Associazione Sociale Culturale Ricreativa "Guglielmi" onlus 
Art. 1 – Costituzione
  1. L’Associazione Sociale Culturale Ricreativa “Guglielmi”, di seguito detta Associazione, si è costituita in Terni nel 1989, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile con le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ed è iscritta all’Albo per il Volontariato della Regione Umbria ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 1994.
  2. L’Associazione ha sede in Terni, via della fontanella n. 29.
  3. L’Associazione:
    1. persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e civile;
    2. svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
    3. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
    4. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
    5. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  4. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
  5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Attività
Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione:
-          potrà stipulare convenzioni o svolgere in regime di accreditamento attività aventi finalità sociali con Enti Pubblici e privati, nonché instaurare rapporti di collaborazione e collegamento con associazioni e aggregazioni anche al di fuori del territorio comunale sempre nel rispetto della propria apoliticità;
-          si propone di predisporre e gestire strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento d’attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
-          si propone di incentivare l’organizzazione di iniziative:
o       per l’individuazione, la conoscenza e l’accompagnamento di soggetti a rischio di esclusione sociale;
o       per sostenere persone associate e non in condizioni d’indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà o d’autofinanziamento;
-          si propone di favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi d’idee e conoscenze, tra le giovani generazioni, gli anziani e gli immigrati, le scuole di ogni ordine e grado,  altre Associazione e le forze politico-sociali del territorio;
L’Associazione può svolgere le seguenti attività:
-          assistenza sociale e socio-sanitaria;
-          beneficienza;
-          istruzione e formazione;
-          tutela, promozione e valorizzazione dell’arte e della cultura;
-          tutela dei diritti civili.
Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvarrà, prevalentemente, delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci. Potrà, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Per le eventuali attività svolte in convenzioni con gli Enti Pubblici, l’Associazione assicura i Soci che prestano la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 3 – Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità e che si impegnano a realizzarli. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4 – Modalità di adesione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Comitato di Gestione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In casi di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà.
A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di “socio onorario”, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Art. 5 – Diritti dei soci
I soci hanno diritto di partecipare alle attività e alle strutture dell’Associazione, d’informazione e di controllo, come stabilito dalle Leggi e dallo Statuto. Ogni socio maggiore d’età, inoltre, ha diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.

Art. 6 – Doveri dei soci
I soci sono tenuti:
- all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell’Associazione;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Comitato di Gestione, stabilita in funzione dei programmi di attività.
La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio, sanzioni
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Comitato di Gestione, con contestuale restituzione della tessera sociale; esse hanno effetto dalla data di delibera del Comitato di Gestione medesimo.
Tutti i soci, ai sensi del precedente articolo 8, sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio e danno all’Associazione, il Comitato di Gestione dovrà intervenire e deliberare, secondo le norme disciplinate in apposito regolamento, le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, esclusione dall’Associazione. I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri.
Il Comitato di Gestione darà attuazione alle decisioni del Collegio dei Probiviri.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro i sei mesi dal termine prescritto comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale.

Art. 8 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima.

Art. 9 – Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta per legge, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DCPM n. 329 del 21/03/2001.

Art. 10 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
-          quote associative annuali e contributi dei soci;
-          contributi di privati ed imprese;
-          eredità, donazioni e legati;
-          contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni e di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
-          contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
-          entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-          proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
-          erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
-          entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
-          altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo per il volontariato.
Il fondo comune, è costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci né durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

Art. 11 – Rendiconto annuale
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari, nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate. Tale bilancio sarà depositato nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione per l’approvazione dei Revisori dei Conti. I soci riuniti in Assemblea Ordinaria approvano il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Comitato di Gestione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Esso deve essere depositato presso la sede sociale e proposto all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione, anche con modifiche ed integrazioni, nei 15 giorni successivi.

Art. 12 – Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
-          l’Assemblea dei Soci;
-          il Comitato di Gestione;
-          il Presidente;
-          il Collegio dei Revisori dei Conti;
-          il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. E’ il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
E’ convocata due volte l’anno, in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo e, in via straordinaria, di norma, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, ovvero quando sia richiesta dal Comitato di Gestione ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria, in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.
Per l’Assemblea Straordinaria di scioglimento è richiesta la presenza di almeno un quarto dei Soci aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione e la deliberazione di scioglimento è assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15 – I compiti dell’Assemblea
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
-          elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione;
-          approva il bilancio preventivo e il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo;
-          effettua proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali;
-          delibera le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
-          previa determinazione del numero dei componenti, elegge il Comitato di Gestione;
-          elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
Ogni socio, in maggiore età, ha diritto ad un voto, nel rispetto del principio di cui all’art. 2532 del Codice Civile. I voti sono espressi, di norma, con voto palese.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 16 – Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di nove ed un massimo di quindici eletti fra i propri soci.
Il Comitato di Gestione è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono espresse a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.
I componenti del Comitato di Gestione svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 17 – Elezione del Comitato di Gestione
L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Comitato di Gestione può nominare o eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri da scegliere tra i soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

Art. 18 – Riunioni del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza dal Presidente.
Il Comitato di Gestione può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Comitato medesimo, ovvero almeno il 10% dei Soci.

Art. 19 – Compiti del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
-          il Presidente;
-          il Vicepresidente;
-          il Tesoriere;
-          il Segretario;
-          i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito delle linee generali fissate dall’Assemblea dei Soci.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
-          predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
-          dare esecuzione alle delibere assembleari;
-          formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
-          predisporre ed approvare gli eventuali Regolamenti interni che poi verranno sottoposti al giudizio dell’Assemblea dei Soci;
-          stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
-          deliberare il recesso e l’esclusione dei Soci;
-          compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
-          elaborare il bilancio preventivo che può contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, per attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all’esercizio annuale successivo;
-          elabora il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e d’entrata, suddivise tra le attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all’anno precedente;
-          stabilire i criteri per i rimborsi di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Comitato di Gestione provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato di Gestione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato di Gestione.

Art. 20 – Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Esso convoca e presiede il Comitato di Gestione, convoca l’Assemblea dei Soci, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Apre e chiude i conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitati dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il comitato di Gestione per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 21 – Il segretario
Il segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Comitato di Gestione.

Art. 22 – Il Tesoriere
Il tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone i bilanci o rendiconti per l’approvazione del Comitato di Gestione e successivamente dell’Assemblea dei Soci, in base all’articolo 15 del presente Statuto.

Art. 23 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo amministrativo ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Comitato di Gestione.
Verifica periodicamente la regolarità della contabilità, dei registri e redige verbali per ogni visita.
Controlla il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al bilancio o rendiconto consuntivo stesso.
Dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 24 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in casi di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Comitato di Gestione.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 25 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimenti ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Art. 27 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 14.
La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente articolo 9.

Art. 28 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.         






                                                                                                                      

Nessun commento:

Posta un commento

INSIEME per imparare e condividere, INSIEME per non dimenticare, INSIEME per divertirsi !!!